
► RIMBORSO BIGLIETTO TRENO NON UTILIZZATO
La richiesta di rimborso può essere effettuata presso una delle biglietterie abilitate, presso l’agenzia emittente, la biglietteria abilitata della stazione di partenza per la richiesta di rimborso avanzata entro 30 minuti dalla convalida, presso la biglietteria abilitata della località in cui si è verificato il fatto che impedisce il viaggio o la sua prosecuzione oppure tramite posta alla Direzione Regionale nel caso di biglietteria di partenza chiusa o assente.
Per ottenere il rimborso è necessario che la mancata utilizzazione del biglietto venga fatta constatare al personale di Trenitalia nel momento in cui si verifica la circostanza che impedisce il viaggio o la prosecuzione dello stesso. Nel primo caso si avrà diritto al rimborso integrale del costo del biglietto mentre nel secondo caso al rimborso parziale.
► RIMBORSO TRENITALIA PER SCIOPERO O RITARDO TRENI NAZIONALI
La richiesta di rimborso deve essere effettuata durante il periodo di utilizzazione del biglietto e comunque prima della convalida, oppure entro 30 minuti dalla convalida purché la richiesta di rimborso dei biglietti convalidati sia presentata presso la biglietteria abilitata della stazione di partenza. La richiesta di rimborso per posta alla Direzione Regionale deve invece essere inviata entro 24 ore.
Non sono rimborsabili: i biglietti acquistati con bonus, per la parte relativa la bonus stesso, i biglietti di corsa semplice acquistati on line (fatta eccezione per l’ipotesi di sciopero e di errato acquisto); gli abbonamenti acquistati on line (fatta eccezione per l’ipotesi di errato acquisto); i biglietti di corsa semplice e i carnet di biglietti per i viaggi da e per Fiumicino Aeroporto; i biglietti di supplemento bici; i biglietti e gli abbonamenti a fascia chilometrica; i biglietti e gli abbonamenti a tagliandi autoadesivi; i biglietti e gli abbonamenti (fatta eccezione per l’abbonamento annuale) dichiarati smarriti, distrutti o rubati.