
Nella circolare è stato messo in evidenza che il codice tributo da utilizzare per procedere con il ravvedimento operoso è “1992” per gli interessi e “8913” per le sanzioni. Per effettuare bene i calcoli, bisogna considerare che il tasso di interesse legale era pari all’1,5% alla fine dello scorso anno (poi salito al 2,5% dal primo gennaio 2012). Per il 2011 il primo acconto della cedolare secca era pari al 40% del 68% dell’intera imposta dovuta per il 2011 e il secondo era pari al 60% del 68%.
► PROROGA VERSAMENTI UNICO 2012
Se è stata versata un’Irpef in acconto 2011 superiore a quella dovuta, applicando il metodo storico o quello previsionale, non è necessario effettuare il pagamento di sanzioni e interessi con ravvedimento operoso. In questo caso basta presentare un’istanza in carta libera all’Agenzia delle Entrate per sostituire questo codice tributo con quello della cedolare.
► COME CALCOLARE L’IMU IN TRE PASSI
Bisogna ricordare che gli acconti 2011 sulla cedolare secca non potevano essere calcolati applicando il criterio storico, ma dovevano essere applicate le regole previste dall’art. 7 del provvedimento 7 aprile 2011, tra le quali c’era l’esenzione dell’acconto per i contratti decorrenti dal primo novembre 2011.