Così è stata decretata la libertà e la libera disponibilità delle forniture di servizi di comunicazione. In questo contesto il contratto di abbonamento stipulato dall’utente ha così riacquistato la sua ordianria natura corrispettiva. In assenza di una licenza o di un altro provvedimento amministrativo da tassare, è venuto quindi a mancare il presupposto base per applicare la tassa.
► MODULO RIMBORSO TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA
Con la risoluzione 9 del 2012, esaminate le disposizioni e in particolare la sostituzione dell’art. 318 del vecchio Codice postale del 1973 con l’art. 160 del D.Lgs. 259/2003, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che il presupposto per la tassazione della telefonia mobile resta l’abbonamento, in quanto prende il posto della licenza in base all’art. 160, comma 2, D.Lgs. 259/2003.
► COME CHIEDERE IL RIMBORSO SUL TICKET SANITARIO
Tuttavia, si tratta di un chiarimento non condivisibile, visto che il comma si riferisce agli intestatari del “libretto di abbonamento alle radioaudizioni”, cioè a chi detiene apparecchiature radiofoniche. Queste ultime, a differenze dei telefoni cellulari, possono però soltanto ricevere emissioni sonore ma non inviarle.