Mini-patrimoniale sui prodotti finanziari

Dal primo gennaio 2012 l’imposta di bollo sui rapporti bancari e sugli investimenti è applicata in modo differente ed è disciplinata dall’articolo 19, commii 1-5, Dl 201/2011 e dall’articolo 13 Tariffa Dpr 642/1972. Da un lato troviamo l’imposta fissa sugli estratti conto (c/c bancari e postali) e sui rendiconti dei libretti di risparmio (e postali), dall’altro l’imposta proporzionale per le comunicazioni relative ai prodotti finanziari, compresi i depositi bancari e postali.

Il bollo fissso resta differenziato in base al soggetto titolare del rapporto. Le persone fisiche sono soggette a un’imposta annua di 34,2 euro, anche se l’importo non è dovuto se la giacenza media annua è negativa o complessivamente non superiore a 5mila euro. Rientrano nell’ambito del bollo fisso i conti correnti e i libretti intrattenuti con la stessa banca o con Poste italiane.

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche l’imposta aumenta a 100 euro da 73,8 euro. Sono esenti dal pagamento le Onlus, le organizzazioni di volontariato, le Ong e le cooperative sociali. La grande novità è però relativa all’introduzione del bollo proporzionale nella misura dello 0,1% sul valore dei prodotti finanziari (ma sarà dello 0,15% a partire dal prossimo anno), con un minimo di 34,2 euro e un massimo di 1.200 euro (soltanto per l’anno in corso).

Rientrano nell’ambito della mini-patrimoniale tutti gli investimenti di tipo finanziario, come le azioni, le obbligazioni, i certificati, i fondi di investimento, gli Etf, i covered warrant e i contratti derivati. Sono oggetto dell’imposta di bollo proporzionale anche i conti deposito, i buoni fruttiferi postali, i certificati di deposito, i pronti contro termine, le gestioni patrimoniali e le polizze vita finanziarie. Sono esenti dal bollo i fondi pensione, i fondi sanitari e le polizze rivalutabili del ramo I.

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