Per ciò che concerne la clausola di partecipazione agli utili sono previste la necessità di una componente fissa del corrispettivo e la garanzia del capitale, anche se si è in presenza di un corrispettivo in parte variabile. La componente variabile del rendimento non sarà soggetta alla legislazione antiusura, ma dipenderà dal “risultato economico dell’esercizio”. Inoltre, dovrà essere proporzionata al rapporto tra obbligazioni in circolazione e capitale sociale aumentato della riserva legale e delle riserve disponibili che risultano dall’ultimo bilancio approvato.
La parte del rendimento proporzionata al risultato economico non è deducibile dal reddito, ma ancora non è chiaro se il riferimento sia all’utile di esercizio della voce 23 del conto economico. La grande novità è comunque rappresentata dalle obbligazioni partecipative con clausola di subordinazione e vincolo di distribuzione. In questi casi la componente variabile del corrispettivo deve essere accantonata al conto economico e ai fini fiscali è integralmente deducibile.
Esistono alcuni punti da chiarire, a causa del linguaggio atecnico contenuto nella normativa. In generale, le obbligazioni partecipative prevedono una remunerazione in parte costituita da una partecipazione agli utili e sono già disciplinate a livello civilistico e fiscale. A quanto pare, la novità del Dl Sviluppo consiste nella possibilità che queste obbligazioni vengano emesse anche da entità diverse dalle società per azioni e diverse dalle microimprese.