Non è di certo la prima volta che si sente di famiglie che hanno ricevuto bollette di luce o gas eccessivamente salate. Se non c’è alcun errore nella fattura spedita dalla società che fornisce energia elettrica e/o gas, l’utente potrebbe avere la possibilità di rateizzare il debito nei mesi successivi. Nei contratti stipulati nel mercato libero dell’energia non c’è l’obbligo di includere nel contratto l’opzione della rateizzazione. I clienti con contratti a condizioni regolate dall’Autorità per l’energia elettrica possono, invece, chiedere la rateizzazione della fattura.
I casi in cui l’utente può chiedere di pagare a rate una bolletta con un maxi-importo sono i seguenti: malfunzionamento del contatore che porta alla richiesta del pagamento di consumi non registrati dal dispositivo stesso; bolletta di conguaglio che supera del 150% l’addebito medio delle bollette in acconto, ricevute dopo la precedente e ultima bolletta di conguaglio. Ad esempio, se le ultime cinque bollette in acconto sono state mediamente di 30 euro, il cliente può chiedere di pagare a rate se la bolletta di conguaglio ha un importo pari o superiore a 75 euro.
Per quanto riguarda il gas, invece, i casi in cui è possibile richiedere la rateizzazione sono i seguenti: malfunzionamento del contatore che porta alla richiesta di pagamento di consumi non registrati; richiesta di conguaglio, per mancanza di una o più letture, al cliente con contatore accessibile; se la bolletta non ha cadenza mensile, il cliente riceve un conguaglio di importo superiore al doppio dell’addebito più elevato fatturato nelle bollette a stima.
E’ escluso il caso quando la maxi-bolletta è dovuta a una variazione stagionale dei consumi del cliente (estate/inverno): il venditore non è obbligato a concedere la rateizzazione. Le modalità per richiedere la rateizzazione devono essere indicate sulla bolletta del fornitore del servizio.