Fino al prossimo giugno 2013 sarà possibile scegliere tra le due agevolazioni, ma oltre ai diversi requisiti procedurali e limiti di spesa deve essere prestata molta attenzione alle diverse caratteristiche tecniche degli interventi agevolati, in quanto soltanto quelli del 55% sono compresi in quelli del 36-50%.
I requisiti “verdi” degli interventi qualificati sono contenuti nel Dm Sviluppo 11 marzo 2008 e nella legge 296/2006, mentre per quelli agevolati al 36-50% non è cambiato nulla rispetto allo scorso anno, in quanto l’identica norma prima era contenuta nell’art. della legge 449/97 e dal 1° gennaio 2012 è stata inserita a regime nell’art. 16-bis del Tuir. Insomma, valgono le stesse regole previste in precedenza, le quali – come precisato dalla relazione alla legge 388/2000 – devono fare riferimento alla legge 10/91 e al Dpr 412/93.
Per individuare il tipo di opere ammesse ai benefici fiscali, la circolare 24 febbraio 1998 n. 57/E, paragrafo 3.4, ha fatto riferimento a quelle contenute nell’art. 1, Dm dell’Industria del 15 febbraio 1992: ad esempio, pannelli solari piani per l’acqua calda sanitaria, apparecchiature di contabilizzazione dell’energia termica fornita alle singole unità immobiliari, sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua alimentati a combustibile.