Le disposizioni non si applicano ai trasferimenti di vaglia cambiari o postali, assegni postali, bancari o circolari con indicazione del beneficiario e clausola “non trasferibile”. Le sanzioni scattano per chi trasferisce all’estero, o tenta di trasferire, contanti per un importo pari o superiore a 10mila euro senza dichiararli alle autorità doganali. Può scattare il sequestro, la sanzione amministrativa o il pagamento in misura ridotta.
Il sequestro è eseguito per il 30% per l’importo eccedente di 10mila euro, qualora l’eccedenza non sia superiore ai 10mila euro, oppure per il 50% dell’importo eccedente in tutti gli altri casi. Scende il limite dell’eccedenza non dichiarata per poter accedere all’oblazione (a 40mila euro da 250mila), mentre sale al 15% l’aliquota per il pagamento in forma ridotta (la vecchia aliquota del 5% resta soltanto se il contante non supera i 10mila euro). Aumenta l’intervello temporale (a 5 anni da 12 mesi) entro il quale, se la violazione è ripetuta, non è possibile pagare in forma ridotta. La sanzione amministrativa pecuniaria applicabile può arrivare fino al 50% dell’eccedenza.