Detrazione 36 per gli acquirenti di immobili ristrutturati

Non tutti sanno che la detrazione 36 sui lavori di ristrutturazione di un dato immobile introdotta con la finanziaria 2008 e prorogata sino al 31-12-2012 dalla manovra finanziaria 2010, vale anche nel caso in cui, a chiederne la rivalsa, sia l’acquirente o l’assegnatario di un immobile già ristrutturato.


La norma prevede infatti che, a poter usufruire della agevolazione fiscale in questione, siano tutti gli acquirenti o assegnatari di immobili ristrutturati nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2012 da imprese edili che si impegnino ad alienarli od assegnarli entro il 30 giugno 2013.

La detrazione, è bene ribadirlo, in questo caso non si applica sull’intero importo dei lavori di ristrutturazione, implementazione o manutenzione, bensì su un loro ipotetico valore forfetario, che il legislatore ha stabilito essere pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione, così come risultante dagli atti notarili, e comunque non superiore a 48.000 euro, da ripartirsi in 3, 5 o 10 rate annuali di pari importo.

[ESEMPIO] Nel caso in cui l’abitazione da vendersi o assegnarsi abbia un valore di mercato pari a 200.000 euro la base imponibile sulla quale calcolarsi la detrazione 36 sarà equivalente a 50.000 euro (ovverosia il 25% del totale). Stanti così le cose la detrazione a favore del contribuente equivarrà a 18.000 euro

REQUISITI RICHIESTI PER LA FRUIZIONE DELLA DETRAZIONE 36

È bene ricordare al contribuente, infine, quali prerequisiti debba soddisfare per chiedere che al suo specifico caso venga applicata l’agevolazione 36. I principali sono:

– l’acquisto di una singola unità immobiliare

– l’esecuzione degli interventi di manutenzione sull’intero fabbricato del quale l’unità immobiliare acquistata fa parte.

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